Art. 10.
(Finanziamento).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzo delle proiezioni relative agli anni 2007 e 2008 degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 3.2.3.30 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e 2.2.3.7 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Gli enti competenti sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito o con istituzioni finanziarie comunitarie, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato, a valere sulle risorse di cui al comma 1.